Modello A.C. Union Olmo Creazzo per la prevenzione e il contrasto di abusi
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dall’ A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. (di seguito, l’Associazione), come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI e le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI nonchè le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
Art. 1 – Finalità
- Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 sui Tesserati, specie se minori d’età nell’ambito dell’Associazione/Società “A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D.” (di seguito per brevità anche solo “Società”).
Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
Il presente documento costituisce l’insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Società e tutti I Tesserati F.I.G.C. presso lo stesso sodalizio sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
- la promozione dei diritti di cui al precedente comma;
la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
l’individuazione e l’attuazione da parte del sodalizio di adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Officer della F.I.G.C., che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
l’informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
la partecipazione del sodalizio e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla F.I.G.C. nell’ambito delle politiche di Safeguarding adottate;
il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding della Società.
n. 39 del 28 febbraio 2021, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding nonché il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati” della F.I.G.C. e le sue Linee Guida.
Art. 2 – Campo di applicazione
I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
- i tesserati e Affiliati F.I.G.C. presso la Società, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati;
tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.
Art. 3 – Condotte rilevanti
Si intendono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:
- per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cuibotte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1.
Art. 4 – Principi
I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:
- assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;
riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche
indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
- segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società ove sia abbia il sospetto che possano essere attuate condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni
organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata;
prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti
con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.
Art. 5 – Tutela dei minori – certificazioni per i collaboratori della Società.
La Società, quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
Ogni collaboratore, dirigente, socio e volontario che svolge la propria attività per la Società a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.
Istruttori, Tecnici e Staff federale della Società devono sottoscrivere altresì il codice etico e comportamentale di istruttori tecnici e staff federale e la relativa autocertificazione.
Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.
Art. 6 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica a F.I.G.C. all’atto di affiliazione e riaffili azione/aggregazione e riaggregazione.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato, dal Consiglio direttivo della Società, tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente tesserato F.I.G.C.;
essere in possesso della cittadinanza italiana;
non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell’ambito del rispettivo sodalizio mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage, se nella disponibilità del sodalizio, del nominativo e dei contatti) e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
Il Responsabile dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere riconfermato. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della F.I.G.C. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
Il Responsabile è tenuto a:
- vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati” della F.I.G.C. nell’ambito del rispettivo sodalizio nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza (c.d. “quick-response”), per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
segnalare al Safeguarding Officer eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
valutare annualmente le misure dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata da F.I.G.C.
Art. 7 – Dovere di segnalazione – tutela dei segnalanti e delle vittime
Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuti a darne immediata comunicazione al Procuratore Federale e/o tramite il Safeguarding Officer tramite posta elettronica dedicata all’indirizzo e-mail
matteo.busellato@gmail.com
Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Officer della F.I.G.C..
In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.
L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
- presentato una denuncia o una segnalazione;
manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.
Art. 8 – Diffusione ed attuazione
La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati F.I.G.C. e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società o che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.
Art. 9 Regole di comportamento per allenatori e dirigenti membri dello staff.
I destinatari delle presenti Regole di Comportamento sono gli allenatori, i dirigenti, i membri dello Staff a qualsiasi titolo, livello e qualifica. I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti a voi loro affidati. Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare le Regole di comportamento, che accettano integralmente dopo aver preso visione. Ogni presunta violazione delle Regole di comportamento deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dalla Policy per la tutela dei minori. Le misure e le sanzioni attuate potranno andare dall’ammonimento verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi. Tutti i soggetti destinatari delle presenti Regole di Comportamento si impegnano a:
- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutte le calciatrici e di tutti i calciatori coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione.
- All’allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un’ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;
attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti dei calciatori, calciatrici, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro
soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
educare al rispetto, all’impegno e alla collaborazione;
aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori
rispettare la Policy di tutela dei minori, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici al di sopra ogni altra cosa;
combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
Il presento elenco non è esaustivo o esclusivo. Il principio di base è che si devono evitare comportamenti attivi o omissivi che possano essere inappropriati o potenzialmente lesivi dei diritti altrui.
Art. 10 – Regole di comportamento per famiglie e accompagnatori
I destinatari delle presenti Regole di Comportamento sono i genitori, i tutori, i familiari e in generale gli accompagnatori, i quali sono chiamati a contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e stimolante, in cui i giovani atleti possano sentirsi liberi di giocare e divertirsi in totale sicurezza. Tutti i soggetti destinatari delle presenti Regole di comportamento si impegnano a:
- condividere e promuovere i valori e gli obiettivi dell’attività SGS;
partecipare con entusiasmo alle attività proposte, supportando i giovani calciatori e le giovani calciatrici;
- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
promuovere il fair play e favorirlo in tutte le circostanze;
rispettare le decisioni prese dagli ufficiali di gara, dagli allenatori e da tutti gli altri collaboratori o membri dello staff nell’interesse dei calciatori e delle calciatrici;
non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
lodare e applaudire l’impegno e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e risultati;
non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;
non umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati;
non sottoporre nessun calciatore o calciatrice ad una punizione che possa essere ricondotta ad un abuso fisico;
non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sui giovani atleti o sulle loro famiglie. In
particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare i giovani atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altra informazione inerente agli atleti minori tramite app di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram e simili), Social media (Facebook, Instagram, Tik tok, e simili) e siti web, anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato da entrambi.
Il presento elenco non è esaustivo o esclusivo. Il principio di base è che si devono evitare comportamenti attivi o omissivi che possano essere inappropriati o potenzialmente lesivi dei diritti altrui.
Art. 11 – Norme di comportamento per i calciatori e le calciatrici.
Regole per il rispetto e per la sicurezza:
- nessun consumo di alcol;
nessun consumo di droga;
divieto di fumare nelle camere o in qualsiasi altro luogo;
comunicare agli adulti accompagnatori eventuali problemi o dubbi sulla propria sicurezza o su quella di un altro calciatore o calciatrice;
- comunicare agli adulti accompagnatori se c'è qualcosa di cui si ha bisogno;
rispettare e aiutare i propri compagni di squadra nonché tutti gli altri calciatori e calciatrici affinché la partecipazione alle attività sia piena e condivisa;
non utilizzare un linguaggio offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni caso lesivo della dignità, dell’onore e della reputazione altrui;
rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni partecipante e degli altri calciatori e delle altre calciatrici coinvolti, e non porre mai in essere gesti o adoperare un
linguaggio sessualmente provocatori. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti all’attività o all’evento;
non utilizzare in modo inappropriato i dispositivi elettronici (in particolare, cellulari), in luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi;
rispettare gli orari, l’organizzazione e tutte le regole definite per l’attività/trasferta
Il presento elenco non è esaustivo o esclusivo. Il principio di base è che si devono evitare comportamenti attivi o omissivi che possano essere inappropriati o potenzialmente lesivi dei diritti altrui.
Art. 12 – Regole per trasferte, spostamenti, logistica.
Viaggiare per disputare partite e tornei o per prendere parte ad altre attività o eventi deve essere sicuro e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici. Accettando di prendere parte all’evento/all’attività è importante comprendere e concordare che:
- gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere dei calciatori e delle calciatrici, in quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli, dal momento in cui li accompagnano al punto di incontro concordato per la partenza e fino a quando non fanno rientro a casa;
- gli atleti devono sempre diligentemente attenersi alle istruzioni ed alle regole impartite loro dagli adulti accompagnatori, nonché seguire i consigli dispensati da questi ultimi;
i calciatori o le calciatrici non devono allontanarsi per nessun motivo dalla squadra o dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori e/o responsabili di ogni viaggio e, nel caso in cui non si voglia seguire la squadra o il gruppo, deve essere riferito il luogo dove si permarrà per il periodo di tempo concordato;
nello svolgimento di tutte le attività, gli atleti e gli operatori sportivi sono tenuti rispettare con diligenza le leggi ed i regolamenti, nonché il Codice Etico, le Regole di comportamento e le disposizioni interne;
in caso di pernotto, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l’adulto. Dev’essere fornita, in anticipo ed in maniera dettagliata, ai minori di età superiore a 14 anni e comunque ai genitori, tutori o legali rappresentanti, qualsiasi informazione riguardante la struttura individuata e la modalità di composizione delle stanze, nonché la relativa roaming list che potrà subire eventuali variazioni, sempre nel rispetto dei criteri già menzionati e soltanto con il consenso degli organizzatori/responsabili;
è richiesta la massima puntualità per tutti gli incontri e le attività;
La Federazione si impegna a fornire tempestivamente ai genitori degli atleti un programma dettagliato e tutte le informazioni complete e corrette che siano necessarie per l’organizzazione dell’attività/evento;
dopo il rientro in albergo, gli atleti devono evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete e agli altri ospiti;
assumere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale di gara, degli impianti sportivi, degli alberghi, autisti, guide, ecc.) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro, nonché evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
qualora fosse un soggetto diverso dal genitore del calciatore/della calciatrice ad accompagnare/riprendere il minore presso il punto di incontro concordato per la partenza/per lo svolgimento dell’attività è necessaria una delega sottoscritta dai genitori tramite la quale sia possibile identificare il soggetto incaricato.
Art. 13 – Norme finali
- Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della F.I.G.C..
Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto della Società.
Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della F.I.G.C., dal Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, da tutta la normativa federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e il Codice Etico e comportamentale degli istruttori, tecnici e staff tecnico federale, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI, nonché, pe r quanto eventualmente di competenza, dal Code of Ethics, approvato dalla World Rafting Federation.
Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Art. 14 – Riferimenti
https://www.figc-tutelaminori.it/
Responsabile A.C. Union Olmo Creazzo per la prevenzione contrasto abusi:
Matteo Busellato
3466015730
matteo.busellato@gmail.com
Pubblicato nel sito dell’Union Olmo Creazzo al seguente link
Modello Safeguarding prevenzione e il contrasto di abusi
Affisso nella bacheca principale della sede dell’ Union Olmo Creazzo, via Torino 54.